Più dignità per i professionisti

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Positivo lo stop degli adempimenti in caso di malattia. La Filp Cisal approva la norma introdotta in fase di conversione del Decreto Sostegni


La legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del ‘Decreto Sostegni’, contiene una norma che, doverosamente, restituisce dignità almondo delle professioni.

L’art. 22-bis, introdotto in sede di conversione, dispone infatti una sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico del libero professionista in caso di sopravvenuta impossibilità di espletare il mandato per motivi connessi all’infezione da Covid-19.

È un passo importante che va nella giusta direzione di superare talune, intollerabili, interpretazioni di recente rese dalla Pubblica Amministrazione.

Difficile, ad esempio, dimenticare una risposta da interpello resa dall’Agenzia delle Entrate lo scorso anno nella quale è stato affermato che la chiusura a causa del contagio da Covid-19 dello studio professionale non costituisce causa di “forza maggiore” o un “evento eccezionale e imprevedibile” che legittima la sospensione o il differimento degli obblighi fiscali per il contribuente assistito. Pertanto, anche se uno studio professionale è posto in “quarantena” obbligatoria a causa di una gravissima ed imprevedibile pandemia mondiale, secondo gli Uffici, le scadenze fiscali vanno rispettate, pena l’applicazione di sanzioni. Dal ragionamento dell’Agenzia si potrebbe ricavare il seguente “principio”: poiché non è il contribuente ad essere impossibilitato ad effettuare gli adempimenti a causa della quarantena ma il suo intermediario, ben potrebbe essere lo stesso contribuente, benché in “eventuale difficoltà da valutarsi caso per caso”, a porre in essere in autonomia l’adempimento (magari, rivolgendosi ad un altro intermediario!). Come naturale conseguenza, qualora ciò non venga fatto, i contribuenti risultano responsabili nei confronti del Fisco e – si aggiunge – se ne potrebbe anche desumere una potenziale responsabilità dello stesso professionista civilistica e tributaria (si pensi ai tardivi invii delle dichiarazioni fiscali per i quali la normativa fiscale pone una sanzione anche in capo all’intermediario).

Si è da subito osservato che la posizione dell’Agenzia va criticata in quanto, tra l’altro, è potenzialmente in grado di generare insanabili conflitti tra lo studio professionale ed il contribuente/cliente nonché vere e proprie distorsioni della concorrenza.

La nuova norma del ‘Decreto Sostegni’ mira allora a superare queste rigide interpretazioni e si pone ora espressamente e correttamente l’obbiettivo di “tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell’individuo, ai sensi di quanto disposto “rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione”. Essa risponde dunque all’esigenza, avvertita trasversalmente da tutte le categorie professionali, di tutelare il professionista e il cliente, riconoscendo in particolare, al primo, il ‘diritto di ammalarsi, quanto meno di Covid-19.

Il funzionamento della disposizione è abbastanza semplice: si prevede che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19, non comporta decadenza, non costituisce inadempimento e non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Si prevede quindi una sospensione dei termini per adempiere, dallinizio dell’’impedimentofino a 30 giorni dopo la sua cessazione.

Per ‘impedimento’ ci si riferisce ad un evento relativo a “motivi connessi all’infezione da Covid”, che può consistere, alternativamente, nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, nella quarantena con sorveglianza attiva. La fine del periodo di sospensione dei termini è individuata, anche in questo caso alternativamente, nella data di dimissione dalla struttura sanitaria, o della conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena.

Alla scadenza del periodo di sospensione come sopra individuato, il professionista ha 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti. Ne consegue che, dalla data di cessazione dell’impedimento, il professionista ha in totale 37 giorni di tempo per adempiere. Si prevedono, infine, diversi adempimenti a cura del professionista (tra cui l’obbligo di consegnare o inviare alla pubblica amministrazione interessata dall’adempimento il certificato medico attestante la decorrenza dell’impedimento).

Nel complesso e in considerazione dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso, la norma è appagante ma se ne deve rimarcare un ambito applicativo assai ristretto, sia sotto il profilo oggettivo (l’inadempimento considerato dalla norma è solo quello dovuto all’infezione da Covid 19) che soggettivo (non sono previste particolari disposizioni per le associazioni professionali, ad esempio).

E, allora va subito ricordato che giace da tempo in Parlamento un disegno di legge ben più ambizioso (AS 1474).

Esso prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico ovvero in caso di cure domiciliari (se sostitutive del ricovero ospedaliero), che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine. Peraltro, alle ipotesi di infortunio, di malattia, di grave malattia, di cura domiciliare, di intervento chirurgico è equiparato il parto prematuro della libera professionista.; inoltre, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. Inoltre, la sospensione si applicherebbe anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

Allo stato il disegno di legge è tuttavia fermo in Parlamento. Lo scorso marzo, infatti, la Ragioneria dello Stato ha rappresentato taluni elementi di criticità sulla relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della Giustizia che si concentrano, in particolare, sugli effetti sui saldi di finanza pubblica.

È auspicabile, però, che tale fase di stallo venga celermente superata e che, una volta tanto, si lascino da parte le esigenze di cassa per far fronte ad unesigenza costituzionalmente riconosciuta, quale il diritto alla salute del professionista.

Si deve infatti osservare, una volta di più, che tutte le categorie professionali svolgono una funzione di tutela degli interessi erariali e di presidio di legalità. Queste funzioni vanno preservate con adeguate tutele costituzionali che non possono e non devono essere compresse da minori esigenze di cassa.

Vincenzo Morelli – Commissario Nazionale Filp Cisal

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